Bonus Energia, parte il conto alla rovescia

by - marzo 28, 2011


Bonus Energia, parte il conto alla rovescia per i lavori "incompiuti" nel 2010; il 31 marzo è l'ultimo giorno utile per informare l'Agenzia delle Entrate delle somme versate nel 2010 per gli interventi di riqualificazione finalizzati al risparmio energetico non ancora ultimati.

Entro il 31 marzo, dovranno comunicare via web all'Agenzia delle Entrate, le spese sostenute nel 2010, per poter ancora usufruire dell'agevolazione che concede loro una detrazione Irpef o Ires pari al 55% dei costi.
Infatti, ai sensi del Dl 185/2008, per gli interventi che si protraggono oltre un periodo d'imposta, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dalla fine dell'anno in cui sono stati effettuati i pagamenti, una comunicazione telematica dei costi sostenuti in quella determinata annualità (provvedimento del 6 maggio 2009).
Un modello per ogni anno, quindi, rispettando sempre gli stessi termini e le stesse modalità, fino a conclusione lavori.


N.B. Si ricorda che il beneficio non è cumulabile con altri bonus previsti per gli stessi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).

Hanno diritto all'agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- i titolari di un diritto reale sull'immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni del fabbricato
- gli inquilini
- chi detiene l'immobile in comodato.
Sono ammessi alla detrazione anche i familiari conviventi del proprietario dell'immobile se hanno pagato i lavori. In tal caso, però, l'estensione del beneficio va intesa soltanto in ambito privatistico, in pratica per gli immobili a uso abitativo.

Una novità essenziale è quella entrata in vigore il 1° luglio dello scorso anno, da quando banche e Poste devono operare una trattenuta, a titolo d'acconto, pari al 10% dell'imposta sui redditi dovuta, sui bonifici emessi dai contribuenti a favore delle ditte che hanno eseguito i lavori di riqualificazione (articolo 25 del Dl 78/2010).

In sostanza il pagamento tramite bonifico, su cui va indicata causale della spesa e partita IVA del destinatario della somma, è diventata "prassi" necessaria per usufruire del bonus fiscale.

Fanno eccezione i titolari di reddito d'impresa, che possono effettuare il pagamento con modalità diversa, e le opere effettuate in leasing. In quest'ultimo caso, è chi usufruisce della detrazione ad assolvere gli adempimenti documentali richiesti dalla norma, mentre la società di leasing attesta solamente il termine dei lavori e il costo sostenuto.

Per accedere al bonus, è comunque necessario inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla chiusura delle operazioni di riqualificazione, i documenti relativi agli interventi realizzati affinché l'ente possa verificare il conseguimento degli obiettivi e l'effettiva diminuzione del fabbisogno energetico. Si tratta della copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e della scheda informativa riguardante il tipo di lavori eseguiti.

L'indirizzo è http://efficienzaenergetica.acs.enea.it con trasmissione telematica.
Inoltre:
Modello Agenzia delle Entrate

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